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Rotari, Editto di


ROTARI, EDITTO DI

(22 novembre 643). È la prima raccolta legislativa longobarda, emanata da Rotari. Composta da 388 articoli non sempre disposti secondo un ordine riconoscibile, ha caratteristiche simili a quelle delle altre leges barbariche, come redazione scritta delle antiche leggi del popolo accertate attraverso l'interrogazione degli anziani. Non mancano però importanti influssi del diritto romano (diritto matrimoniale, capacità successoria, rapporti padrone-servo) ed è palese la conoscenza delle fonti giuridiche classiche: non una semplice raccolta delle antiche consuetudini (cawarfidae), che infatti sono intervallate da interventi diretti del re. Lo spirito resta comunque germanico, come mostra il riconoscimento del diritto di faida (vendetta privata) seppur temperato dal ricorso al guidrigildo (indennizzo in denaro). Le pene sono legate al livello sociale del danneggiato e del colpevole. All'interno degli argomenti trattati si ha una preminenza del diritto penale. La rapidità con cui fu portato a termine fa pensare che esistessero precedenti modelli (legislazione visigotica?) di cui ci si servì. Le successive aggiunte all'editto fatte da Grimoaldo, Liutprando, Rachis e Astolfo vennero a costituire l'Edictum Longobardorum.